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Messaggio
da Andrea » dom nov 03, 2013 2:33 pm
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti dei quali faremo tesoro.
Nel frattempo ho redatto l'articolo relativo a soci.
In questo ho previsto le due figure definite ordinari e sostenitori.
In realtà non c'è una differenza sostanziale e si potrebbero unificare.
Può essere utile, in prospettiva futura avere due differenti figure?
Se entrambe avranno diritto di voto, non credo....
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Art. 5 – Associati<div align="left">
Possono essere associati dell'associazione GAS TT tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione, gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.
Tutti i Soci maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
<font color="maroon">I soci del GAS TT, potranno appartenere ad una delle seguenti categorie:
Socio Ordinario: membro che partecipa all’attività del Gruppo contribuendo concretamente allo sviluppo del “modulare GAS TT” e a far si che il GAS TT sia conosciuto e stimato nella comunità. Tutti i soci ordinari, regolarmente iscritti, hanno pari diritti e doveri indipendentemente dalla propria anzianità di appartenenza.
Socio Sostenitore: membro, ente o istituzione che contribuisce, versando la quota di associazione annua, al sostegno economico e ala promozione dell’associazione.</font id="maroon">La qualità di associato si perde per dimissioni, o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Questa l'altra versione:
Art. 5 – Associati
Possono essere associati dell'associazione GAS TT tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione, gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.
Tutti i Soci maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
<font color="maroon">I soci del GAS TT hanno tutti indistintamente, la qualifica di “socio ordinario”.
Questo è un membro, ente o istituzione, che partecipa all’attività del Gruppo contribuendo concretamente allo sviluppo del “modulare GAS TT” e a far si che il GAS TT sia conosciuto e stimato nella comunità. Tutti i soci ordinari, regolarmente iscritti, hanno pari diritti e doveri indipendentemente dalla propria anzianità di appartenenza. </font id="maroon">
La qualità di associato si perde per dimissioni, o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Che ne dite?</div id="left"></div id="left">
Avrei riscritto in questi termini l'articolo 1...
Art. 1 – Costituzione
È costituita l’associazione “Gruppo Appassionati Scala TT”, di seguito denominata GAS TT, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).